Certificazione Energetica
Il decreto legislativo n. 311/06, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007
ed entrato in vigore il 2 febbraio, estende, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, nel momento in cui vengano
immessi nel mercato immobiliare.Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici
sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile.
Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche
per la compravendita dei singoli appartamenti.
Fino all’entrata in vigore delle linee guida per i criteri di certificazione
(attese entro questo mese) , l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato
di qualificazione energetica, che deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato
al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri
aggiuntivi per il committente.
Dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio è necessario per
accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (sgravi fiscali o contributi pubblici) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.
Dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti
termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione
dell’attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati
entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al
pubblico della targa energetica.
I nuovi allegati modificano le prescrizioni tecniche: i valori del fabbisogno di energia primaria
limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi
più restrittivi.
Vengono infatti anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente
previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di
isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei
nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Altra novità è costituita dall’obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di
pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale
dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento
e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della
radiazione solare.
Infine, entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli
enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio
immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.
Ad oggi:
Il bonus fiscale del 55% scade in data 31 Dicembre 2011
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